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Thursday 25 April 2024

Infortunio [..in itinere]

INFORTUNIO SUL LAVORO

Tutti i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del DPR 1124/1965, comprese le collaborazioni coordinate e continuative.
L'assicurazione viene fatta all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) il cui scopo istituzionale è quello di esercitare, per conto dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La tutela assicurativa garantita dall'INAIL in conseguenza degli infortuni, è estesa a tutti gli eventi cagionati anche, in parte o in tutto, dall'imprudenza o imperizia del lavoratore, salvo tutti quei casi in cui il medesimo si esponga a rischi del tutto gratuiti, estranei e contrari alle modalità di lavoro. 
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata una inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la morte.

INFORTUNIO IN ITINERE

L'infortunio in itinere è quell'evento accidentale che può avvenire mentre il lavoratore si reca o torna dal lavoro. Dal 1° gennaio 2000 opera a livello generale la disciplina ell'assicurazione contro gli infortuni in itinere. 

Può essere riconosciuto:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il dipendente ha più rapporti di lavoro;
  • durante il normale percorso andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti

Non viene riconosciuto:

  • in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata;
  • qualora l'infortunio sia dovuto all'abuso di alcol, psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e   allucinogeni;
  • in caso di guida senza patente.

[Fonte portale CGIL nazionale]

"RISCHIO ELETTIVO NELL'INFORTUNIO SUL LAVORO"

2. Pause lavorative non necessitate (elettive).

Per quanto concerne gli infortuni che colpiscono il lavoratore nel corso delle pause lavorative, si osserva che “l’infortunio occorso durante lo svolgimento di attività non intrinsecamente lavorativa è indennizzabile solo se tale attività, non coincidente con le prestazioni dovute, sia richiesta ex necessitate in quanto imposta dal datore di lavoro ovvero da circostanze di tempo o di luogo che prescindono dalla scelta arbitraria del lavoratore” (Gibiino, L’occasione di lavoro, in Facello F. (a cura di), Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure, Milano, 195-203; per la giurisprudenza, in termini, v. Cass. 30.5.1995, n. 6088).

In tema di soste dall’attività lavorativa, la Cassazione distingue dalle ipotesi – ritenute meritevoli di tutela – in cui la pausa è finalizzata a soddisfare talune “necessità o elementari esigenze della vita” che sono “strettamente ed inevitabilmente connesse con l'attività lavorativa” (bisogni fisiologici, pausa per il pranzo principale, ecc.), altre in cui invece la pausa non è necessitata ed è diretta a soddisfare soltanto esigenze personali del lavoratore prive di attinenza con il lavoro.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che altra cosa rispetto alle “pause per la consumazione dei pasti”, sono quelle soste durante le quali il lavoratore si rechi al bar ad esempio per prendere un caffè, nel qual caso l’infortunio eventualmente subito non è coperto da tutela “esponendosi in tal modo ad un tipico rischio elettivo, posto che non può scambiarsi per necessità quella che è una semplice (cattiva) abitudine, che serve ad appagare un semplice (per quanto intenso possa essere) desiderio” (Cass. n. 6088/1995, cit.).

Alcuna rilevanza, in senso contrario, può avere – ad avviso dei giudici di legittimità – la circostanza che si tratti della “pausa per un caffè” o invece della  “pausa per la colazione”, né il fatto che la pausa sia tollerata od autorizzata dal datore di lavoro (Cass. n. 6088/1995, cit.).

Ad identiche conclusioni è pervenuta la Corte nell’esame di una fattispecie analoga, negando l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore edile mentre faceva rientro al proprio cantiere, dopo una breve pausa caffè nel bar antistante ove si era recato anche per acquistare le sigarette, “posto che il lavoratore, allontanandosi dal cantiere per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposto ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo cosi la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente” (Cass. 20.5.1997, n. 4492).

Inoltre, sulla base del medesimo impianto argomentativo, è stata esclusa la tutela nell’ipotesi d’infortunio occorso ad un lavoratore artigiano muratore, mente si recava, durante una pausa lavorativa nel corso della mattina, ad acquistare cibi e bevande per uno spuntino, tenuto conto che, “prima di iniziare l'attività giornaliera il lavoratore ha la possibilità di consumare, come avviene generalmente, la colazione”, per cui “lo spuntino a metà mattina non rappresenta, di solito, una necessità fisiologica improcrastinabile, e che “nè l'interessato ha provato che sue particolari esigenze di vita richiedano frequenti pasti a breve intervallo” (Cass. 7.12.1996, n. 10910).

Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’indennizzabilità di un sinistro occorso ad un informatore scientifico che, dopo aver esaurito il colloquio con l’economo responsabile di un ospedale in relazione ad eventuali acquisti dei prodotti farmaceutici rappresentati, recandosi al bar col suddetto economo, era caduto sulle scale dell’ospedale.

La S.C. ha, infatti, precisato che “a tal fine, non tutti gli spostamenti da e per il luogo di lavoro possono essere ritenuti strettamente connessi alla effettuazione della prestazione lavorativa, atteso che eventuali spostamenti, passaggi e soste non strettamente necessitati da bisogni personali ineludibili, nè propedeutici, prodromici o consequenziali al lavoro, non possono farsi rientrare nel concetto di connessione o riconducibilità all'occasione di lavoro, non potendosi dilatare tale concetto fino a comprendervi qualunque movimento personale topografico concernente la generalità dei soggetti, del tutto svincolato da esigenze fisiologiche nel corso dell'attività lavorativa, fuori dell'ambito delle prestazioni dovute ed originato da esigenze voluttuarie” (Cass. 8.4.1998, n. 3620).

Infine, ricordiamo che sono state reputate elettive e, dunque, non tutelabili, le pause eseguite per soddisfare bisogni sociali non aventi alcun nesso con il lavoro, come ad esempio il recarsi a visitare un congiunto usufruendo di un permesso (cfr. Cass. 17.6.1982, n. 3708).

[Fonte "RISCHIO ELETTIVO NELL'INFORTUNIO SUL LAVORO" - Antonio DE SIMONE]

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